Pubblicazione atti (oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate).

Ogni 6 mesi, l’Ordine trasmette le predette informazioni all’ANAC. Inoltre, in base al nuovo Codice appalti (art. 29): tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; inoltre, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Inoltre va pubblicata: composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.