CHIARIMENTI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

CHIARIMENTI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio
della Camera non hanno approvato l’emendamento al decreto «del fare»
per rinviare ulteriormente, ad agosto 2014, l’obbligo di stipula della
polizza Rc professionale. Resta quindi l’obbligo al 15 Agosto 2013.

Per obbligo va attentamente letto quanto disposto al comma 1 art.5 D.P.
R. 137/12:

Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il
tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e
dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i
danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale,
comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

E’ evidente che se al momento non vi è incarico, se non vi è rapporto
cliente – professionista e quindi l’impossibilità di arrecare eventuali
danni con la propria attività professionale, non c’è obbligo di
stipulare polizza assicurativa. Diversamente, per coloro i quali alla
data del 15 Agosto prossimo hanno incarichi in corso, o comunque hanno
dei rapporti con clienti per prestazione professionale, sono obbligati
alla stipula della polizza assicurativa.

Inoltre:

a)
professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via
continuativa:
appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto,
far inserire nella Polizza assicurativa del titolare della studio una
apposita clausola con cui specificare che, ai fini dell’Assicurazione
prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i
dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni
dell’assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella
copertura assicurativa stipulata con l’assicurato,

b) professionisti
dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività
professionale per l’ente avente rilevanza esterna (in via
esemplificativa e non esaustiva: perizie, collaudi, ecc);
appare
sufficiente inserire il professionista che svolge attività con
rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell’ente con le modalità
di cui al precedente punto.

c) professionisti dipendenti di enti
pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente
senza alcuna rilevanza esterna;
non si ravvisano particolari ragioni di
necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento
di attività professionale per l’ente senza alcuna rilevanza esterna.

d) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di
part-time.
Stante la possibilità di svolgere attività professionale, si
ravvisa I’obbligo della polizza assicurativa, eventualmente con le
modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale
fattispecie.

La convenzione stipulata tra il CNA e due compagnie assicurative è possibile trovarla al seguente link

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/246851AWN0300