D. M. 49/07.03.2018 – Regolamento approvazione linee guida modalità svolgimento funzioni direttore lavori e direttore esecuzione

Gentile Collega

Dopo lunga attesa e acquisiti i necessari pareri preliminari, sulla G.U. del 15/05/2018, è stato pubblicato il D. M. 49/07.03.2018: Regolamento approvazione linee guida modalità svolgimento funzioni direttore lavori e direttore esecuzione (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2018).

Il decreto entrerà in vigore il 30 maggio 2018 e, contestualmente saranno abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Lo stesso è costituito da 27 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli:

Titolo I – Disposizioni generali (art. 1)
Titolo II – Il direttore dei lavori (artt. 2-15)
Titolo III – Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26)
Titolo IV – Disposizioni finali (art. 27)

Rinviando alla completa lettura dello stesso, si vuole sottolineare una sostanziale differenza rispetto al passato nei rapporti con il Coordinatore della Sicurezza, infatti all’art. 2 comma 3 si legge: laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Nella normativa previgente il Coordinatore della sicurezza, a differenza di quanto indicato nel D.L.vo 81/2008, era un “subalterno” del Direttore dei Lavori e formalmente rispondeva del suo operato a quest’ultimo, di conseguenza con il nuovo testo viene ripristinata la necessaria autonomia.

Il testo completo è visionabile al seguente indirizzo:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/15/18G00074/SG

Per il Consiglio
Arch. Iunior Paolo Moressoni

Allegati Pdf Download