RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’

ART. 1 – PREMESSE E COMPETENZA GENERALE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI RILASCIO DI PARERI

Premesso che:

ai Consigli degli Ordini provinciali competono la tutela e la diffusione dei principi di etica professionale e di garanzia della qualità dei servizi forniti alla collettività dai propri iscritti; come è noto, la qualità di un’opera d’ingegneria o/e architettonica, sia essa resa a Committente pubblico o privato, dipende anche e soprattutto dalla qualità e dalla completezza delle prestazioni professionali a vario titolo richieste ai professionisti incaricati;

IN CONFORMITA CON IL DISPOSTO DELL’ART. 2233 C.C. E DELL’ART. 9 D.L. 1/2012, PRIMA DELL’AVVIO DELL’INCARICO O DI SUE EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O VARIANTI IN CORSO D’OPERA, IL PROFESSIONISTA DEVE RENDERE PRELIMINARMENTE EDOTTO IL COMMITTENTE, PREFERIBILMENTE ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE DI INCARICO, DEL GRADO DI COMPLESSITA  DELLA PRESTAZIONE E DEL RELATIVO CORRISPETTIVO COMMISURATO AL LIVELLO DEL SERVIZIO TECNICO-INTELLETTUALE PRESTATO, ADEGUATO ALL’IMPORTANZA, ALLA COMPLESSITA’  DELL’OPERA E AL DECORO DELLA PROFESSIONE, E CHE GARANTISCA IL SUPERIORE INTERESSE GENERALE DELLA QUALITA  DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA, INDICANDO PER LE SINGOLE PRESTAZIONI TUTTE LE VOCI DI COSTO, COMPRENSIVE DI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CIRCA GLI ONERI IPOTIZZABILI CORRELATI O CORRELABILI ALL’INCARICO STESSO.

Tutto ciò premesso, la presente procedura (di seguito “procedura”) è applicabile alla formulazione e al rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Architetti, che forma oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini, ai sensi dell’art. 5 n. 3 della L. 1395 del 24/6/1923.

Cordiali saluti

Il Presidente della Commissione Pareri

Arch. Luigi Esposito