Nuovo Codice Deontologico degli Architetti

Precisazione del CNAPPC. circolare 141del 28/11/2013  con riferimento alle norme deontologiche si segnala che all’art.13,comma 3 del testo del codice deonotologico è presente la dicitura ” Architetto” che deve intendersi sostituita con il termine “Professionista”.

Entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 il nuovo codice deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani.

Lo Comunica il Cnappc, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che ha spiegato come, dopo la riforma delle professioni, sia stata sollecitata una “considerevole revisione delle norme deontologiche vigenti”.

I contenuti

La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior, si legge nel preambolo, è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della società. Nell’esercizio della sua professione, infatti, il professionista deve vigilare sull’impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull’ambiente.Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e il mancato rispetto dell’obbligo o l’infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce un illecito disciplinare. Quando il professionista non esegue personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la sua direzione e responsabilità. Ad ogni modo, il professionista non deve attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri né fare apparire come esclusivamente propria un’opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi.
Nel momento in cui il professionista accetta un incarico, deve definire nel contratto i criteri di calcolo per il compenso, rendendo noto al committente il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione, i dati e il massimale della polizza assicurativa. La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.

 

La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali, altrimenti può essere considerata comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

Il professionista può pubblicizzare con ogni mezzo la propria attività, le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

Così come i professionisti, anche le STP, Società tra professionisti, sono tenuti tenuti all’osservanza del codice deontologico dell’ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa da un professionista iscritto ad un ordine diverso da quello della società è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare dell’Architetto concorre con quella della società.

La valutazione degli illeciti disciplinari e delle altre mancanze è esercitata in via preliminare dai Consigli di disciplina, che decidono le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono sempre essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e tener conto della reiterazione, della condotta e delle circostanze.

 

 

 

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