Fatturazione Elettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

A decorre dal 31.03.2015 tutti coloro che dovranno emettere fatture nei confronti della P.A. dovranno inderogabilmente utilizzare il formato elettronico con firma digitale, trasmettere telematicamente  e procedere alla conservazione digitale per 10 anni.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Soggetti interessati
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
•    gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
•    le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
•    gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
La tempistica
Riepilogando, questo è il calendario della decorrenza degli obblighi:
•    6 giugno 2014, per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza
•    31 marzo 2015, per gli altri enti nazionali e per le amministrazioni locali.
In ogni caso, già dal 6 dicembre 2013, le PA possono cominciare volontariamente a ricevere le fatture elettroniche, loro destinate, attraverso il Sistema di Interscambio.